Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza di questi, dagli usi locali. Se non si dispongono né degli uni né degli altri allora devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:  

  • tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono considerati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie;

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

(N.B.: i canneti sono da considerarsi come un insieme di piante: C. 31 maggio 1943, n. 1361).

Art. 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi - Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano (trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata), i regolamenti (vedi R.D. 8 Dicembre 1933 n. 1740) e, in mancanza, gli usi locali. Se non si dispongono né degli uni né degli altri allora devono essere osservate le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 894 - Alberi a distanza non legale - Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che siano piantati o che nascano a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale - Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando le distanze legali. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896 - Recisione di rami protesi e di radici - Colui, sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque momento costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se non si dispongono degli usi locali allora, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843 (Accesso al fondo).